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tecnico effettua la manutenzione di presidi antincendio

La manutenzione dei presidi antincendio

Ogni attività con almeno un lavoratore deve essere dotata, secondo il Decreto Legislativo 81/08, di adeguati presidi antincendio. La sola presenza dei presidi, però, non è sufficiente: essi necessitano di specifica manutenzione eseguita a norma di legge da un tecnico manutentore. Con manutenzione si intende quell’insieme di interventi eseguiti secondo specifiche disposizioni per mantenere efficienti i presidi necessari a proteggere persone, beni e ambienti.

Esistono molteplici categorie di presidi, la cui presenza può o meno essere obbligatoria a seconda delle attività e del sito. I più diffusi sono:

  • Estintori
  • Reti idranti
  • Sistemi di spegnimento
  • Porte tagliafuoco e uscite di emergenza
  • Illuminazione di sicurezza
  • Evacuatori di fumo e calore

Per ognuno, il tecnico competente dovrà occuparsi di controllo iniziale, controllo periodico, revisione programmata, collaudo e manutenzione straordinaria.

La manutenzione di ogni tipologia di presidi è regolata da norme distinte e non può venire affidata a chiunque per poter essere considerata valida ai fini di legge. La manutenzione deve essere eseguita da una persona competente appartenente ad un’azienda specializzata, escludendo quindi controlli da parte di privati. Il tecnico manutentore qualificato, infatti, è il professionista designato per queste attività, definito come: “persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II” (Art. 1 Decreto 1° Settembre 2021 – “Decreto Controlli”).

Il D.M. 1° settembre 2021, comunemente denominato “Decreto Controlli” mira a regolamentare i «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio». Una delle novità più importanti del decreto riguarda proprio l’introduzione della figura del “tecnico manutentore qualificato”, ossia la figura incaricata ad effettuare interventi di manutenzione su dispositivi e sistemi antincendio. Per il raggiungimento della qualifica è indispensabile essere in possesso di una serie di requisiti e competenze elencati nell’allegato II del decreto e certificati con esame dai Vigili del Fuoco.

Il Decreto Controlli è stato, però, oggetto di diverse proroghe: con il decreto del 31 Agosto 2023 il ministero dell’interno rimanda al 25 settembre 2024 l’entrata in vigore del Decreto Controlli per agevolare la definizione dell’iter di formazione necessario a preparare adeguatamente i professionisti.

La manutenzione degli estintori viene regolata dalla UNI 9994-1 2013Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”. Si tratta di un presidio attivo antincendio che contiene un agente estinguente che può essere espulso per mezzo della pressione interna direttamente sul fuoco. Si possono suddividere in:

  • estintori a base d’acqua compresi quelli a schiuma;
  • estintori a polvere;
  • estintori a biossido di carbonio (CO2);
  • estintori a idrocarburi alogenati.

A seconda della dimensione, gli estintori possono distinguersi in portatili e carrellati:

  • Gli estintori d’incendio portatili possono essere trasportati e azionati a mano e sono caratterizzati da una massa non superiore a 20 Kg in condizioni operative (UNI EN 3-7:2008).
  • Gli estintori d’incendio carrellati, invece, vengono trasportati e azionati a mano in quanto dotati di una massa maggiore di 20 Kg (EN 1866-1:2008).

Durante le varie fasi di manutenzione (controllo iniziale, controllo periodico, revisione programmata, collaudo e manutenzione straordinaria), il tecnico manutentore (persona competente di azienda specializzata) dovrà verificare molteplici aspetti, tra cui:

  • la documentazione esistente,
  • presenza e leggibilità marcature,
  • integrità e posizionamento dell’estintore,
  • pressione,
  • iscrizioni e cartellino,
  • scadenza (24, 36, 48, 60 o 72 mesi),
  • sostituzione agente estinguente.

Idranti a muro, naspi, idranti soprasuolo a colonna, idranti sottosuolo, attacchi di mandata per autopompa e valvole a diluvio e i dispositivi di sfiato: sono questi i principali componenti delle reti idranti; impiegati sia in ambienti interni che esterni. Le norme principali di riferimento per le reti idranti sono la UNI 10779 Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio” unitamente alla UNI/TS 11559Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti a secco – Progettazione, installazione ed esercizio” e la UNI 671/3 Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili”.

Trattandosi di una soluzione per la protezione attiva dagli incendi composta da molteplici tecnologie, il tecnico manutentore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione verificando con procedure distinte ogni elemento.

Le porte tagliafuoco (REI) garantiscono per tempi definititi la resistenza al fuoco e la tenuta al fumo, la cui manutenzione viene regolata dalla UNI 11473-1. Le uscite di emergenza sono porte dotate di dispositivo di apertura meccanica tramite leva o piastra a spinta, normate dalla EN 179.

Sebbene le attività di presa in carico, controllo periodico, manutenzione ordinaria e straordinaria prevedano l’intervento della persona competente dell’azienda specializzata, la persona responsabile (utente) ha il dovere di occuparsi della sorveglianza delle porte.

L’intervento del tecnico riguarderà principalmente lo stato, l’integrità, la mobilità e la conformità delle porte.

La mancanza di appropriate soluzioni negli ambienti lavorativi, può essere punita secondo quando definito dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, detto anche “Testo Unico sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro“. L’art. 46 descrive dettagliatamente gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente, elencando tra questi anche quello di tutelarli dai rischi incendio tramite soluzioni consone.

L’art. 55 invece riporta le sanzioni a cui il datore di lavoro può essere sottoposto in caso di inadempienza di tali obblighi. In particolare, la violazione dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 può comportare “con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter93, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2”.

In caso di incendio, l’assenza dei presidi antincendio, la loro inadeguatezza o eventuali malfunzionamenti dovuti alla mancata manutenzione potrebbero aggravare il quadro accusatorio dei responsabili, con relativo inasprimento delle pene. Anche dal punto di vista assicurativo questi fattori potrebbero avere notevoli ripercussioni su eventuali risarcimenti che potrebbero non essere concessi completamente.

Le attività di manutenzione sono indispensabili per mantenere efficaci le misure per la mitigazione dei rischi di incendio.