Cerca
Close this search box.
telecamera di videosorveglianza sul luogo di lavoro

La videosorveglianza nei luoghi di lavoro

La Videosorveglianza è uno dei sistemi di sicurezza che più si è diffuso in questi ultimi anni. Progressivamente, è entrata a far parte della quotidianità attraverso installazioni in edifici privati e pubblici, in ambito industriale o commerciale e in molte aree delle nostre città. L’evoluzione tecnologica mette a disposizione dell’utenza sistemi di videosorveglianza sempre più avanzati e caratterizzati da molteplici funzionalità, per la cui installazione è necessaria una sempre maggiore competenza professionale, non solo tecnica ma anche giuridica, anche alla luce della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679. Ricordiamo che quando le immagini riprese consentono di identificare le persone, rappresentano “dati personali”.

Un tema particolarmente dibattuto e di cui si è discusso molto, riguarda la videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

È sufficiente il consenso di tutti i lavoratori per installare le telecamere in azienda?

No, l’informativa non è sufficiente. Il Garante della Privacy, nel provvedimento 04.07.2013 (doc. web n. 2578071), sottolinea che devono essere attivate le garanzie previste dalla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, come previsto dall’art. 4 legge n. 300/1970 (richiamato dall’art.114 del codice). L’irrilevanza del consenso orale o scritto di tutti i dipendenti è stata affermata recentemente da Cassazione penale, sez. III, 08 maggio 2017 n. 22148.
Come previsto dallo statuto dei lavoratori, art. 4 legge n. 300/1970, prima di installare un impianto di videosorveglianza in luoghi di lavoro, è necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (I.T.L.) o l’Ispettorato nazionale del lavoro (I.N.L.) in casi specifici.
Ci si rivolge all’I.T.L. – I.N.L. quando:

  • La ditta occupa lavoratori dipendenti o altre figure professionali ad essi assimilabili;
  • Non sono stati eletti rappresentanti sindacali aziendali (RSA) o rappresentanti sindacali unitari (RSU);
  • Pur essendo presenti in azienda RSA o RSU, è stato sottoscritto dalle parti un verbale di mancato accordo in relazione all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.

Nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, è possibile inoltrare la richiesta alla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La giurisprudenza ha inoltre stabilito che è necessario l’accordo con la parte sindacale o l’autorizzazione di questa anche se l’impianto non è attivato (Cassazione, Sez. III pen., 12 novembre 2013, n. 4331).

Quali sono le ragioni giustificatrici per installare un impianto di videosorveglianza nei luoghi di lavoro?

  • Esigenze organizzative e produttive;
  • Sicurezza del lavoro;
  • Tutela del patrimonio aziendale.

Come è possibile avanzare la richiesta?

La richiesta di autorizzazione va fatta utilizzando il modulo messo a disposizione dall’I.N.L. e scaricabile dal sito ispettorato.gov.it. Nel modulo, tra le altre dichiarazioni, è necessario indicare anche la motivazione dell’installazione della videosorveglianza.
Va allegata, inoltre, una relazione che espliciti la modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, nonché i seguenti elementi:

  • le caratteristiche tecniche delle telecamere interne ed esterne installate;
  • le modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione;
  • numero di monitor di visualizzazione e loro posizionamento;
  • fascia oraria di attivazione dell’impianto;
  • tempi di conservazione delle immagini ed eventuali motivazioni del prolungamento dei tempi oltre le 24/48 ore;
  • specifiche e modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza.

Cosa dice l’ispettorato sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro?

Si aggiungono le indicazioni date dall’Ispettorato del Lavoro (circolare n. 5/2018), in relazione alla videosorveglianza sui luoghi di lavoro, secondo cui <<L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi…>> senza la necessità di allegare le planimetrie con le posizioni delle telecamere.
È importante precisare, come riportato anche nel modulo d’istanza, che le registrazioni effettuate non possono, in genere, essere mantenute per un tempo superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria.
Il datore di lavoro si impegna ad informare tutti i lavoratori nelle forme previste dall’art.4, comma 3, della legge n.300/1970 ed a rispettare la disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Come per tutte le applicazioni di impianti di videosorveglianza, gli interessati al trattamento dovranno essere sempre informati di trovarsi in un’area sottoposta a videosorveglianza. È quindi d’obbligo fornire un modello semplificato dell’informativa prima di accedere all’area controllata, che dovrà poi ulteriormente chiarito e approfondito da una seconda informativa esplicativa.

Scegliere di dotarsi di un sistema di videosorveglianza è una decisione che va ponderata e valutata attentamente: sono molte le disposizioni e le norme da rispettare per poter usufruire di questo servizio senza incorrere in sanzioni. Affidarsi al giusto System Integrator, è il modo migliore per soddisfare le proprie necessità di sicurezza in modo compliance alle normative.