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sanzioni impianto antincendio non a norma

Impianto antincendio non a norma: violazioni e sanzioni

La sicurezza (safety) nell’ambito edifici viene spesso erroneamente considerata un mero costo, relegando così il ruolo delle normative a semplici obblighi a cui sottostare spendendo il meno possibile. La sicurezza, in realtà, è un investimento che genera valore non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale e umano, dell’awareness aziendale, del benessere e della serenità delle persone, prevenendo eventi disastrosi.

In termini economici, se la sicurezza ha un costo, quanto costa la non sicurezza?
Il mancato rispetto delle normative specifiche può comportare ingenti sanzioni amministrative e talvolta anche penali.

Gli impianti sono parte essenziale di un edificio ed incidono direttamente sulla sicurezza. In alcuni edifici si hanno solo impianti di servizio (elettrici e termici), in altri anche impianti tecnologici per scelta volontaria e/o in applicazione a disposizioni di legge (rivelazione incendio, sistemi antintrusione, sistemi di videosorveglianza, controllo accessi, ecc.). Gli impianti antincendio, in particolare, in molti casi sono obbligatori per mitigare il rischio di incendi.
La prevenzione degli incendi è regolamentata da diverse normative che descrivono dettagliatamente i casi in cui l’installazione del sistema è obbligatoria riportando le caratteristiche che dovrà assumere, in modo particolare:

Violazione delle normative antincendio

  • Il Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998 sui “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” definisce nell’art. 4 le modalità di “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”.
  • Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 Agosto 2011, ossia il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
  • Il Decreto Ministeriale 7 Agosto 2012 sulle “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
  • Il Decreto 20 Dicembre 2012 che definisce la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Nel settore antincendio la disciplina sulla conformità dei sistemi e delle tecnologie viene regolata dal Decreto Ministeriale n.37 del 2008. Innanzitutto, gli impianti di protezione antincendio comprendono tutti “gli impianti di alimentazione di  idranti,  gli  impianti  di  estinzione  di  tipo automatico  e  manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio”.
L’art. 3 del DM 37/08 prevede che l’installazione di questi sistemi di sicurezza debba essere obbligatoriamente  affidata a “Imprese Abilitate”, ossia “iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive  modificazioni,  di  seguito  registro  delle  imprese,  o nell’Albo  provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui alla legge 8 agosto  1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane”. Inoltre, l’imprenditore individuale o il legale rappresentante  (ovvero il responsabile  tecnico  da  essi  preposto  con  atto  formale) dovrà essere in possesso dei requisiti professionali citati nell’art. 4 del decreto, in cui vengono riportati i titoli di studio validi o la tipologia di esperienza posseduta dal soggetto per essere considerato idoneo.

Mancanza della Dichiarazione di Conformità (DICO)

Affidarsi ad un “mancato professionista” non è solamente controproducente in quanto non garantisce alti standard qualitativi, bensì è una scelta che andrebbe addirittura contro le disposizioni della normativa. Solo un professionista qualificato è in grado, infatti, di progettare ed installare un impianto conforme alla legge e di dotarlo di tutta la documentazione tecnica (dichiarazione di conformità) necessaria a garantire l’idoneità del sistema e la sicurezza del proprio edificio come indicato nell’art.7 del decreto.  
Nel caso degli impianti rivelazione incendio la dichiarazione di conformità (DICO) consiste in un documento in cui viene garantito che l’installazione ha seguito in modo rigoroso le normative vigenti, in modo particolare la UNI 9795:2013. La DICO contiene inoltre una serie di allegati che comprendono il progetto, la relazione sui materiali installati e lo schema dell’impianto, esplicitando dati e caratteristiche dell’installazione (da chi è stato eseguito, dove, quando, tipologia di installazione).

In modo particolare, per la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del decreto (obbligo rilascio dichiarazione conformità) si applicano sanzioni amministrative da 100,00 € a 1.000,00 € con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Le violazioni degli altri obblighi riportati nel decreto (ad esempio, obbligo del committente di affidamento dei lavori a impresa abilitata) comportano sanzioni amministrative da 1.000,00 € 10.000,00 € con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Sistema antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro

È Importante, inoltre, fare riferimento a quanto riportato anche nel Decreto Legislativo n.81 del 2008 ossia il “Testo Unico sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro”. L’articolo 46 del decreto riporta nel dettaglio gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti relativamente alla prevenzione incendi: “Nei  luoghi  di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”. L’articolo 55 descrive le sanzioni in cui possono incorrere il datore di lavoro o il dirigente nel caso in cui non venissero rispettati i primi 54 articoli del decreto, con ammende che vanno dagli 800,00 € fino a 15.000 € in base all’articolo e al comma violato, nonché l’arresto da due a 8 mesi ove previsto.
Inoltre, qualora l’edificio fosse coperto da polizza assicurativa obbligatoria o volontaria, il risarcimento economico in caso di sinistro è vincolato al riscontro dell’ottemperanza delle normative degli impianti obbligatori e del loro mantenimento in efficienza (manutenzione).

L’installazione e la manutenzione di un impianto antincendio nel rispetto delle normative è quindi un requisito imprescindibile e anche un dovere etico e morale per garantire la sicurezza e la salute di tutti.