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1. Nuove regole per la videosorveglianza

In data 8 Aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) l´Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell´aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l´uso di telecamere.

Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell´interno e dall´Anci.


Antincendio: la nuova UNI 9795

Dal 14 gennaio è in vigore la nuova norma di progettazione UNI9795 revisione 2010.

La norma presenta sostanziali novità sia dal punto di vista progettuale che installativo.

Vengono prese in carico tutte le nuove tecnologie quali sistemi wireless, sistemi di aspirazione e modificati alcuni parametri progettuali quali le coperture dei rivelatori sia su soffitti piani che in presenza di ribassamenti.


D.M. 37/08 (ex 46/90)

Questo decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d´uso, collocati all´interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l´impianto e´ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.


2. Progettazione degli impianti secondo D.M. 37/08

Il progetto per l´installazione, trasformazione e ampliamento, deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all´articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

h) impianti di cui all´articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un´attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.


3. CEI 79-3

La Norma si applica agli impianti di rilevamento e segnalazione di effrazione e di intrusione e ha lo scopo di fornire i criteri da seguire nella progettazione, esecuzione, verifica e manutenzione degli impianti sopra riportati, di stabilirne il livello di prestazione.


4. UNI 9795-2005

La norma fornisce i criteri per la realizzazione e l´esercizio deisistemi ?ssi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d´incendio, dotati di rivelatori di fumo e calore sia punti-formi sia manuali, di rivelatori ottici lineari di fumo e di punti disegnalazione manuali, e si applica all´installazione nei fabbricati civili ed industriali.


5. Videosorveglianza in luoghi di prestazione di lavoro

L´installazione di un impianto di Videosorveglianza in luoghi di prestazione di lavoro è soggetta alla Legge 300/70, o Statuto dei lavoratori art. 4. Inoltre in data 3 Aprile 2009 il Garante ha precisato quanto segue:

"No al controllo dei lavoratori" Il principio vale anche per aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente. Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. L´uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previstidallo Statuto dei lavoratori (legge 300/70 art.4), richiamati anche dal Codice della privacy.


Legge 300/70 ART. 4 - Impianti audiovisivi.

È vietato l´uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l´Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l´uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l´Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall´entrata in vigore della presente legge, dettando all´occorrenza le prescrizioni per l´adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.Contro i provvedimenti dell´Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.